È stato approvato il Decreto Legislativo che adegua la normativa italiana al regolamento UE 655/2014 in tema di recupero transfrontaliero dei crediti di natura civile e commerciale: in particolare, il decreto applica il nuovo sequestro conservativo europeo, ossia una procedura urgente che permette al giudice di congelare le somme depositate dal debitore in un altro Stato membro dell’Unione europea.
Il regolamento Ue 655/2014 ha introdotto l’ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti bancari (Oecs): tale provvedimento cautelare, che ha affiancato quelli previsti dal diritto interno, si applica ai casi transnazionali, in cui il conto bancario oggetto del sequestro è stato aperto in un Paese Ue diverso sia da quello del domicilio del creditore, sia da quello in cui ha sede il foro competente per la domanda di sequestro; esso consente di svolgere il sequestro conservativo prima che il debitore sia messo a conoscenza della richiesta di esecuzione forzata e rappresenta, pertanto, un’importante tutela per il creditore.
Con il D.Lgs. n. 152 del 26 ottobre 2020, in vigore dal 1° dicembre 2020, il legislatore italiano formula le regole processuali necessarie affinché al creditore sia consentito, attraverso una istanza al giudice, il reperimento delle informazioni sui conti bancari, secondo le modalità telematiche previste dall’art. 492 bis del Codice di Procedura Civile.
Il decreto chiarisce, inoltre, la questione della competenza, stabilendo che essa spetti al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; nel caso di crediti risultanti da atti pubblici, è competente, invece, il magistrato del luogo in cui l’atto pubblico è stato formato; se nessuno di questi punti di riferimento è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.
La norma non si applica in materia doganale, fiscale, amministrativa e di sicurezza sociale, in tema di diritti patrimoniali derivanti da rapporto tra coniugi o comparabili al matrimonio, di successione e di somme destinate a fini specifici, come il mantenimento della famiglia, nonché ai crediti vantati nei confronti di debitori coinvolti in procedure concorsuali.