Con il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020), il legislatore italiano ha aggiunto un sesto comma all’art. 66 delle disposizioni attuative al Codice Civile, che disciplina la convocazione e lo svolgimento delle assemblee condominiali.
Scopo delle modifiche è di favorire lo svolgimento da remoto delle assemblee condominiali, data l’attuale situazione di pandemia per cui le riunioni in presenza rappresentano un rischio concreto di contagio.
Il nuovo comma recita: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.”
È stato, inoltre, modificato il terzo comma dell’articolo stesso il quale ora dispone che, se l’assemblea è “prevista in modalità di videoconferenza”, l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione “della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”.
La possibilità, offerta dal legislatore, di usare la modalità telematica per le assemblee condominiali ne consente lo svolgimento anche in un momento, come quello attuale, in cui risulta non opportuno, se non impossibile, organizzare gli incontri di persona, evitando, in questo modo, di tenere in stallo decisioni rilevanti sulla vita del condominio, anche in relazione all’eventuale fruizione dei bonus per la ristrutturazione.