Buone notizie per gli autotrasportatori che circolano sulle autostrade tedesche: a seguito di una importante pronuncia della Corte Europea si può chiedere un parziale rimborso per gli ultimi tre anni.

Poiché secondo tale verdetto emesso nella causa n. C-321/19 i costi connessi alla polizia stradale non possono essere computati per calcolare i pedaggi per l’uso della rete stradaletedesca, l’amministrazione teutonica deve parzialmente rimborsare quanto incassato da autotrasportatori stranieri. Si tratta di una pronuncia importante per tutti i vettori che operano in ambito transfrontaliero utilizzando anche la rete stradale tedesca: essi possono ricorrere ai fini del rimborso dei pedaggi eccessivi già corrisposti, rimborso che si stima essere pari al 3,8-6% delle tasse pagate.

Il 28 ottobre 2020, la Corte di giustizia si è espressa sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo superiore del Land Nordrhein-Westfalen, sorta nell’ambito di una controversia tra un’impresa di autotrasporti polacca, da un lato, e la Repubblica federale di Germania, dall’altro, in tema di conformità al diritto europeo delle modalità di calcolo dei pedaggi autostradali.

Nel caso in esame, la questione principale riguardava la possibilità di includere, ai fini del calcolo del pedaggio, i costi legati alla polizia stradale. La domanda del Tribunale amministrativo superiore verteva, quindi, sull’interpretazione della direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione, a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada, per l’uso di alcune infrastrutture e, in particolare, dell’art. 7, paragrafo 9, che stabilisce:

 “I pedaggi si fondano sul principio del recupero dei soli costi d’infrastruttura. In particolare i pedaggi medi ponderati sono in funzione dei costi di costruzione, nonché dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi. I pedaggi medi ponderati possono comprendere anche la remunerazione del capitale o un margine di profitto in base alle condizioni di mercato.”

Nella sentenza, la Corte di giustizia ha stabilito che:

  • i costi connessi alla polizia stradale non possono essere considerati come “costi di esercizio” ai sensi dell’art. 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62/CE;
  • i pedaggi medi ponderati non devono superare i costi d’infrastruttura del 3,8% o del 6% a causa di errori di calcolo non trascurabili o dell’inclusione di costi che non rientrano nella nozione di “costi d’infrastruttura” ai sensi dell’art. 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62/CE;
  • è possibile per il singolo invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali l’obbligo di tener conto dei soli costi d’infrastruttura di cui all’art. 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62/CE, contro uno Stato membro che non abbia rispettato tale obbligo o che l’abbia eseguito in modo non corretto;
  • un’aliquota di pedaggio eccessiva non può essere giustificata a posteriori da un nuovo calcolo dei costi d’infrastruttura effettuato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.

Il calcolo del pedaggio tedesco, pertanto, non è compatibile con il diritto comunitario.

DDI International Legal & Tax Services Srl resta a disposizione per ulteriori dettagli anche in merito alla procedura di rimborso da percorrere.