Nel caso di una compravendita immobiliare in Italia, è importante essere a conoscenza delle attività che il notaio incaricato è obbligato a svolgere.

Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, il notaio rogante è tenuto anche al compimento delle attività accessorie e successive, necessarie ai fini del conseguimento del risultato voluto dalle parti: tale obbligo riguarda, in particolare, l’effettuazione delle visure catastali e ipotecarie, finalizzate all’esatta individuazione del bene e alla verifica della sua libertà.

Con l’ordinanza n. 21775 del 29 agosto 2019, la Corte di legittimità ha ribadito tale indirizzo, confermando il superamento dell’orientamento formatosi sotto la previgente codificazione, che, al contrario, escludeva che il notaio potesse essere obbligato in tal senso in mancanza di un espresso e specifico incarico.

Secondo la Cassazione, infatti, il notaio è obbligato a effettuare gli accertamenti in materia di iscrizioni e vincoli di qualsiasi genere sul bene oggetto della compravendita, e, qualora da tali verifiche dovesse emergere qualcosa, a informarne tempestivamente le parti, affinché possano valutare nuovamente la convenienza della transazione. In caso di inadempimento, il notaio è tenuto al risarcimento dei danni subiti dalle parti.

Nell’ordinanza citata, la Corte ha ravvisato la fonte del relativo obbligo nella clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza di cui all’art. 1175 del Codice Civile, discostandosi dal precedente orientamento che riconduceva l’obbligo in questione alla  diligenza che il notaio è tenuto a osservare nell’esecuzione del contratto professionale (Cass. n. 20991 del 27 novembre 2012).

La Corte ha, infatti, definito la buona fede oggettiva o correttezza, oltre che regola di comportamento (applicabile a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, per cui il soggetto è tenuto a mantenere un comportamento leale e volto alla salvaguardia dell’utilità altrui, ed è, pertanto, gravato da relativi obblighi di informazione e di avviso) e regola di interpretazione del contratto, anche “criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo fonte […] di integrazione del comportamento dovuto […] là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio”.

L’esclusione di tale incombenza può avvenire solo in presenza di una clausola inserita nel contratto che preveda espressamente l’esonero dall’obbligo e che sia giustificata da esigenze concrete di entrambe le parti.

DDI, nel fornire la sua consulenza professionale in ambito immobiliare, offre assistenza anche per quanto riguarda l’individuazione del notaio, nonché i rapporti con lo stesso, garantendo un supporto fondamentale a chi si appresta ad acquistare un immobile in Italia.